Una buona notizia per il mondo della Canapa: la pronuncia del TAR del Lazio (n. 2613 del 14 febbraio 2023). La sentenza è relativa all’impugnazione del Decreto Ministeriale 21 gennaio 2022 il quale, secondo i ricorrenti, aveva illegittimamente selezionato le parti della pianta di canapa che possono essere liberamente coltivate ai sensi della legge n.242/2016. In particolare, il provvedimento introduceva un implicito divieto alla coltivazione di foglie, infiorescenze, germogli, radici attraverso un atto di natura amministrativa.

Nel merito il TAR, dando ragione ai ricorrenti, ha rilevato come, in base alle indicazioni e alle regolamentazioni europee, sia possibile intraprendere coltivazioni di canapa nelle varietà certificate ed ammesse (cannabis sativa) a condizione che le stesse non rientrino tra quelle vietate o disciplinate dal TU sulle sostanze stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990). Aggiunge che «non è dato evincere alcuna distinzione tra le parti della pianta di canapa liberamente  coltivate, ai sensi della legge citata n. 242/2016, che possono essere utilizzate per le finalità stabilite dalla legge medesima. La disciplina di settore di matrice internazionale e comunitaria chiarisce, infatti, che il criterio discretivo per stabilire la libera coltivazione della canapa risiede nella tipologia di pianta, considerata nella sua interezza.»

Il Tribunale, richiamando la legislazione europea, spiega dettagliatamente le modalità con cui a uno stato nazionale è permesso di introdurre divieti di commercializzazione di prodotti per ragioni di salute pubblica, invocando i principi di proporzionalità e di fondatezza scientifica delle decisioni, e richiamando analoghi pronunciamenti del Consiglio di Stato Francese per il quale «allo stato dei dati scientifici, il consumo delle foglie e dei fiori delle varietà di cannabis con un tenore di THC inferiore allo 0,3% non crea rischi per la salute pubblica tali da giustificare un divieto generale e assoluto della loro commercializzazione.»

Nel condannare l’iniziativa ministeriale, il TAR riconosce che nessuna evidenza circa l’esigenza di tutela del diritto alla salute, anche nell’ottica del principio di precauzione, è stata fornita dalle amministrazioni resistenti, e dunque annulla il provvedimento impugnato invitando le Amministrazioni resistenti a riesaminare il provvedimento adottato, tenendo conto delle evidenze scientifiche sottese all’esigenza di tutela della salute nel rispetto dei principi eurounitari di precauzione e di proporzionalità.

Leggi il testo della sentenza (credits www.osservatorioagromafie.it)